18 Gennaio 2026
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Matrimonio tra persone dello stesso sesso: cosa ha deciso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea?

Il 25 Novembre 2025, la Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’UE ha emesso la sentenza, relativa alla causa C-713/23, la quale stabilisce che il rifiuto delle autorità polacche di riconoscere il matrimonio tra due cittadini dello stesso sesso contratto in Germania e di trascrivere l’atto tedesco di matrimonio nel registro dello stato civile polacco vìola non solo la libertà di circolazione e di soggiorno (articolo 20 e articolo 21, paragrafo 1 del Trattato sul Funzionamento dell’UE), ma anche il diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare (articolo 7 e articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea).
La decisione è molto importante, perché riconosce che l’assenza di riconoscimento e trascrizione dell’unione contratta in uno Stato membro dell’UE in un altro Stato membro espone i cittadini al rischio di impedimento nell’organizzazione della vita familiare e di impossibilità, in numerose attività della vita quotidiana, sia nella sfera pubblica sia in quella privata, di fare valere il loro status matrimoniale.

I cittadini dell’Unione, che hanno sviluppato o consolidato una vita familiare in uno Stato membro, vivendovi come persone coniugate e beneficiandovi di uno status giuridico certo e opponibile a terzi, sono esposti a seri inconvenienti di ordine amministrativo, professionale e privato in un altro Stato membro; sono ostacolati nel proseguire la vita familiare e costretti a vivere come persone non coniugate. Inoltre, per non perdere i diritti acquisiti in uno Stato membro e proseguire la vita familiare, tali cittadini dell’Unione si vedono privati anche della possibilità di ritornare nell’altro Stato membro, di cui pure sono cittadini; ciò che costituisce un ostacolo all’esercizio del diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio dell’UE.

Attenzione però: questa decisione non significa che gli Stati membri debbano adottare il matrimonio tra persone dello stesso sesso nei loro ordinamenti; né che siano obbligati a riconoscere il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Su questo, occorre fare chiarezza. La sentenza riconosce che «la scelta delle modalità di riconoscimento dei matrimoni contratti da cittadini dell’Unione durante l’esercizio della loro libertà di circolazione e di soggiorno in un altro Stato membro rientra nel margine di discrezionalità degli Stati membri nell’ambito dell’esercizio della loro competenza (…) in materia di norme relative al matrimonio.

Pertanto, la trascrizione degli atti di matrimonio nel registro dello stato civile di tali Stati membri costituisce solo una delle modalità idonee a consentire un siffatto riconoscimento». Ciò significa che spetta sempre agli Stati decidere in che forma riconoscere l’unione realizzata altrove. La trascrizione dell’atto di matrimonio estero nel registro dello stato civile nazionale può essere una delle modalità, ma non l’unica.

In soldoni, ciò significa che l’Italia potrà continuare a registrare i matrimoni tra persone dello stesso sesso come unioni civili, conformemente al suo diritto interno; perché questa è la modalità scelta dall’Italia nel suo pieno potere discrezionale (d.lgs. 7/2017, articolo 1, comma 1).

Diverso è il caso della Polonia, dove «la trascrizione dell’atto di matrimonio nel registro dello stato civile polacco costituisce l’unico mezzo previsto dal diritto polacco che consente che un matrimonio, contratto in uno Stato membro diverso dalla Repubblica di Polonia, sia effettivamente riconosciuto dalle autorità amministrative polacche».

La sentenza stabilisce che, quando uno Stato membro scelga, nell’ambito di tale margine di discrezionalità, la modalità della «trascrizione dell’atto di matrimonio nel registro dello stato civile, tale Stato membro è tenuto ad applicare detta modalità indistintamente ai matrimoni contratti tra persone dello stesso sesso e a quelli contratti tra persone di sesso opposto».

Ora, la Polonia e altri Stati membri dell’UE dovranno conformarsi a tale sentenza.

I fatti. Il sig. Jakub Cupriak, con doppia cittadinanza polacca e tedesca e il sig. Mateusz Trojan, cittadino polacco, sposatisi a Berlino nel 2018, desideravano recarsi in Polonia, per soggiornarvi come coppia coniugata. A tal fine, il sig. Cupriak-Trojan inoltrò al capo dell’ufficio di stato civile di Varsavia una domanda di trascrizione dell’atto di matrimonio stipulato in Germania nel registro dello stato civile polacco; nel 2019, tale domanda è stata respinta, in quanto il diritto polacco non prevede il matrimonio tra persone dello stesso sesso e, pertanto, la trascrizione di un siffatto atto di matrimonio straniero avrebbe violato i princìpi fondamentali dell’ordinamento giuridico polacco.

In seguito a un primo ricorso amministrativo, il voivoda di Mazovia confermò tale decisione, dichiarando che, poiché il matrimonio in Polonia può essere contratto solo tra un uomo e una donna, sarebbe stato illegale iscrivere nel registro dello stato civile due uomini come coniugi. Allo stesso modo, nel 2020, si pronunciò il Tribunale amministrativo del voivodato di Varsavia, respingendo il ricorso giurisdizionale dei due uomini.

I sigg. Cupriak-Trojan e Trojan proposero, dunque, un ricorso per cassazione avverso tale sentenza dinanzi alla Corte suprema amministrativa polacca. Essi lamentarono che il mancato riconoscimento del loro matrimonio costituisse una restrizione sproporzionata alla loro libertà di circolazione e di soggiorno nel territorio degli Stati membri dell’Unione Europea, a causa della diversa valutazione del loro stato civile in Polonia e in Germania. Ciò li avrebbe scoraggiati e addirittura impediti nell’esercizio della libertà di circolazione; la prospettiva di vivere con due stati civili diversi (coniugati in Germania e non coniugati in Polonia) e di non potere proseguire, in Polonia, la stessa vita privata e familiare condotta in Germania, li dissuadeva dal soggiornare nella Repubblica di Polonia.

Il giudice del ricorso, prendendo atto delle esigenze espresse dai ricorrenti, decise di sospendere il procedimento e sottoporre alla Corte di Giustizia dell’UE la seguente questione pregiudiziale:

«Se le disposizioni dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 7 e con l’articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE nonché con l’articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38, debbano essere interpretate nel senso che esse ostano a che le autorità competenti dello Stato membro di cui ha la cittadinanza un cittadino dell’Unione che ha contratto matrimonio con un altro cittadino dell’Unione (con una persona dello stesso sesso) in uno Stato membro, conformemente alla normativa di quest’ultimo, possano rifiutarsi di riconoscere e di trascrivere nel registro nazionale dello stato civile tale atto di matrimonio, impedendo alle suddette persone di soggiornare nello Stato in questione con lo stato civile acquisito e con lo stesso cognome, per il motivo che il diritto dello Stato ospitante non prevede il matrimonio tra persone dello stesso sesso».

A questa domanda, la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha risposto: «L’articolo 20 e l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, letti alla luce dell’articolo 7 e dell’articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro che, con la motivazione che il diritto di tale Stato membro non autorizza il matrimonio tra persone dello stesso sesso, non consente di riconoscere il matrimonio tra due cittadini dello stesso sesso di detto Stato membro, legalmente contratto durante l’esercizio della loro libertà di circolazione e di soggiorno in un altro Stato membro nel quale hanno sviluppato o consolidato una vita familiare, né di trascrivere a tal fine l’atto di matrimonio nel registro dello stato civile del primo Stato membro, qualora tale trascrizione sia l’unico mezzo previsto da quest’ultimo che permette un tale riconoscimento».

Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri di chiedere alla Corte di Giustizia circa l’interpretazione del diritto dell’Unione o la validità di un atto dell’Unione. Ma la Corte non risolve la controversia nazionale. Spetterà al giudice nazionale risolvere la causa, conformandosi a questa nuova sentenza della Corte.

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