Via libera alle adozioni per i single? Non esattamente

Lo scorso 26 giugno la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 17100, ha stabilito che l’adozione “in casi particolari1” (e diversa dall’adozione “legittimante”), possa essere fatta anche da persone singole o da coppie di fatto.

Il caso in questione riguardava una coppia di genitori che abbandonarono il figlio poco dopo la nascita a causa di un handicap fisico. Il piccolo venne affidato ad una donna single di 62 anni, di professione infermiera pediatrica.

Rifiutando la richiesta dei genitori, che volevano “riavere” il figlio, i giudici hanno stabilito che tale forma di adozione possa essere disposta anche a favore di persone singole e coppie di fatto allorché si accerti che vi sia l’interesse del minore.

La mancata specificazione di requisiti soggettivi di adottante ed adottando –si legge nella sentenza– come pure del limite massimo di differenza di età (prescrivendo la norma dell’art.44, comma 4, esclusivamente che l’età dell’adottante deve superare di almeno diciotto anni quella dell’adottando) implica che l’accesso a tale forma di adozione non legittimante è connsentito alle persone singole ed alle coppie di fatto (Cass., n. 12962/2016) nei limiti di età suidicati e sempre che l’esame delle condizioni e dei requisiti imposti dalla legge sia in astratto (l’impossibilità dell’affidamento preadottivo) che in concreto (l’indagine sull’interesse del minore), facciano ritenere sussistenti i presupposti per l’adozione speciale.

La sentenza della Corte di Cassazione, limita quindi i casi possibili per l’adozione da parte di una persona single se queste sono “unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo anche maturato nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre”, quando “il minore sia handicappato e orfano di entrambi i genitori” e quando “vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo2”.

È quindi un po’ esagerato parlare di “rivoluzioni” per “adozioni a single e coppie di fatto”, come è stato fatto, nelle ultime settimane da alcuni organi di stampa.

La possibilità di adottare figli per le persone single, per le coppie di fatto eterosessuali e per le coppie formate da persone dello stesso sesso (che non possono accedere neanche alla famosa stepchild adoption) rimane una possibilità che, stante il quadro politico attuale, è qualcosa, purtroppo, di molto remoto.

1 L’adozione in casi particolari è un tipo di adozione a cui si ricorre in casi specifici nei quali non sono presenti i presupposti per l’adozione legittimante (principalmente lo stato di abbandono del minore). Questo tipo di adozione non elimina i rapporti con la famiglia di origine, ma si fonda sul consenso tra le parti creando solo uno status personale tra adottante e adottato. Nella cosiddetta adozione legittimante, invece, si tagliano definitivamente i legami dell’adottato con la famiglia d’origine e il minore acquista tutti i diritti di un figlio biologico.

2 L’affidamento preadottivo è quel periodo di prova che viene disposto dal tribunale durante il procedimento di adozione, una volta che sia sta prescelta una coppia di affidatari e prima che sia emanata la sentenza definitiva di adozione, al fine di valutare la compatibilità tra la coppia prescelta dal tribunale ed il minore. L’affidamento preadottivo ha la durata di un anno ed è prorogabile di un ulteriore anno nell’interesse del minore.

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